Le fonti della disciplina sono plurime e consistono nel:

  • regolamento condominiale, il quale per quanto riguarda la tematica dei rumori ben può stabilire delle regole più o meno restrittive in questo senso;
  • norme del Comune ove insiste l’immobile in relazione anche alla circostanza per cui, magari, si trova in una determinata zona della città (residenziale, commerciale, industriale);
  • art. 844 c.c., il quale sancisce che il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le  esalazioni,  i rumori,  gli  scuotimenti  e  simili propagazioni derivanti dal fondo  del  vicino,  se  non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi. Nell’applicare questa norma l’autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso;
  • art. 659 c.p., per cui chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.

Nella fattispecie che, in ipotesi, il comportamento tenuto concretizzi il reato di cui sopra, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità. Si applica invece l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’Autorità.

Cosa si intende per “normale tollerabilità”?

Questo principio, per cui non esiste una definizione precisa, attribuisce al giudice la facoltà di esaminare tutte le svariate circostanze in maniera ampiamente discrezionale nel caso di controversie tra i residenti del condominio. Egli infatti, nel valutarla, può tenere conto di elementi come:

  • l’intensità del rumore;
  • la sua durata;
  • l’orario di emissione;
  • l’effettiva necessarietà dell’azione.

L’ampia discrezionalità conferita al giudice nell’analisi di questi fattori nel singolo caso concreto è però bilanciata da fattori più oggettivi, come ad esempio le misurazioni in luogo effettuate da uno specialista. Per tale motivo, in alcune circostanze, la giurisprudenza ha determinato che i rumori che superano i 5 decibel rispetto ai livelli di rumore di fondo diurni e quelli che superano i 3 decibel rispetto ai livelli di rumore di fondo notturni possono essere giudicati come illegittimi e quindi suscettibili di sanzione.

Come anticipato appare chiaro che la soglia di tolleranza per i rumori vari a seconda delle circostanze, specialmente in relazione agli orari, diurni o notturni. Alcuni esempi di rumori che possono in concreto disturbare la convivenza condominiale includono, a mero titolo esemplificativo, il fare la lavatrice di notte, i cani che abbaiano ininterrottamente, lo spostamento di mobili pesanti, l’esecuzione di lavori in orario non consentito, la musica eccessivamente alta.

Quali sono le fasce orarie più comuni a cui fare attenzione?

Le regole condominiali comunque spesso stabiliscono precise fasce orarie durante le quali è consentito fare rumore (sempre entro la normale tollerabilità) solitamente dalle 8:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 21/22:00.

La violazione di queste regole può comportare sanzioni civili (inibitorie e amministrative) ma anche penali, soprattutto se l’atto concretizzi il reato di disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

Deve comunque precisarsi che oltre alle regole scritte, di norma, i condomini nell’emettere tali rumori non solo devono assicurarsi di non infrangere il principio della normale tollerabilità ma dovrebbero altresì osservare le regole del buon senso e della buona condotta, evitando di compiere attività che possano in concreto disturbare il vicinato e il riposo altrui, soprattutto ove queste – magari – non siano affatto necessarie.

Fonte: Notai.it