Oltre ai danni materiali a cose e persone, coloro i quali vengono coinvolti in sinistri stradali si trovano poi sprovvisti del relativo veicolo con tutti i disagi che ne conseguono.
Spesso infatti capita di doversi trovare a noleggiare un autoveicolo fornito dalla carrozzeria, dall’officina o da altra azienda con ulteriori oneri da sostenere (il danno da fermo tecnico).
Sul punto una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la 27389/2022, ha sancito il principio secondo cui “il danno da “fermo tecnico” di veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato e la relativa prova non può avere ad oggetto la mera indisponibilità del veicolo, ma deve sostanziarsi nella dimostrazione o della spesa sostenuta per procacciarsi un mezzo sostitutivo, ovvero della perdita dell’utilità economica derivante dalla rinuncia forzata ai proventi ricavabili dal suo uso”.
In definitiva, al fine di poter usufruire del relativo rimborso spese e/o di eventuale danno emergente o lucro cessante derivante dall’impossibilità di poter fruire di un veicolo occorre necessariamente provare e dimostrare tale circostanza.
Fonte: Notai.it