Con riguardo alla tutela della famiglia, la Corte di Cassazione rileva che i componenti della coppia hanno diritto a ricevere tutela e riconoscimento prima ancora che come coniugi, come persone, sulla base della previsione di cui art. 2 Cost. che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità.
Ne deriva che anche in assenza di matrimonio non è detto che il coniuge che allontani il partner, ammesso che ovviamente non sussistano determinate motivazioni (ad esempio una situazione di pericolo all’incolumità), possa fare a suo piacimento anche qualora risulti proprietario della casa.
La sentenza del 21/3/2013 n. 7214 ha infatti in questo senso affermato che la convivenza di fatto, quale formazione sociale che dà vita ad un consorzio familiare, determina, sulla casa di abitazione ove si svolge e si attua il programma di vita in comune, un potere di fatto basato su di un interesse proprio del convivente diverso da quello derivante da ragioni di mera ospitalità e tale da assumere i connotati tipici di una detenzione qualificata, che ha titolo in un negozio giuridico di tipo familiare.
Per tali ragioni il convivente proprietario della casa familiare non può ricorrere alle vie di fatto per estromettere l’altro dall’abitazione, in quanto il rispetto dei canoni della correttezza e della buona fede impongono a quest’ultimo di avvisare il partner della propria intenzione di recuperare la piena disponibilità dell’immobile, concedendogli un congruo termine per reperire un’altra sistemazione abitativa.
Fonte: Notai.it