Nel nostro sistema giuridico nazionale esistono fondamentalmente tre tipi di strade che, in forza della loro distinta regolamentazione, devono essere oggetto di puntuale specifica. Queste ultime si suddividono in:

  • private, che insistono sul fondo di un unico proprietario che lo serve in via esclusiva;
  • pubbliche, di proprietà quindi statale, regionale, provinciale o comunale a seconda dei casi;
  • vicinali, si affacciano su terreni di diversi proprietari che, a loro volta, possono essere pubblici (servitù di passo) o privati (in questo caso si parla di “vie agrarie”).

Le strade vicinali gravate da servitù di pubblico passo sono aperte al passaggio della collettività per soddisfare esigenze di pubblico interesse, come ad esempio un collegamento con un ospedale o una scuola. Le strade private invece, per loro natura, possono essere oggetto di chiusura con divieto di transito da parte dei proprietari.

Come si fa a sapere se una strada è pubblica o privata?

In Italia, sin dall’800, sussiste una presunzione di appartenenza del suolo all’ente territoriale su cui la strada insiste sancita dall’art. 22 co. 1 L. n. 2248/1865 all. F per cui “il suolo delle strade nazionali è di proprietà dello Stato, quello delle strade provinciali appartiene alle provincie ed è proprietà dei Comuni il suolo delle strade comunali”.

La presunzione è però suscettibile di prova contraria con qualsiasi mezzo, anche testimoniale, mentre – in assenza di certezze documentali e ferma la presunzione di cui sopra – gli elementi che vengono in rilievo ai fini di accertare la titolarità della strada sono:

  • la sua rappresentazione, o meno, quale strada pubblica nelle mappe catastali;
  • la presenza o meno nell’elenco delle strade comunali, o nell’elenco dei beni facenti parte del demanio comunale;
  • l’uso pubblico della strada, che salvo prova contraria è sufficiente ad affermarne la demanialità.

Chi è il responsabile della gestione e della manutenzione delle strade?

Gli oneri di manutenzione e gestione delle strade pubbliche sono a carico dell’Ente proprietario (Comune, Provincia) mentre quelle di proprietà privata sono di spettanza dei privati che fruiscono materialmente di quella determinata strada.

Per quanto invece concerne le strade private ma gravate da servitù di passo pubblica sussiste una particolare disciplina consistente nell’obbligatorietà alla costituzione di un consorzio (tra privati ed enti pubblici) finalizzato in via esclusiva alla manutenzione, sistemazione e ricostruzione della via che assumono natura di enti pubblici e ad essi si applicano le norme sulla contrattualistica pubblica.

Perché è importante la distinzione tra strada pubblica e privata in tema di distanze?

Oltre alla responsabilità in caso di sinistro stradale e degli oneri di manutenzione, quello delle distanze tra edifici è uno dei motivi principali (anche di contenzioso giudiziario) di distinzione tra strade.

Questo perché l’art. 879 c.c. esplica una sostanziale differenza di disciplina a seconda che si tratti di strada pubblica o privata. La norma infatti sancisce che “alle costruzioni che si fanno in confine con le piazze e le vie pubbliche non si applicano le norme relative alle distanze”. In particolare, l’esonero dal rispetto delle distanze legali indicato dal secondo comma dell’art. 879 c.c. si applica anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, giacché rileva il carattere pubblico della strada in senso sostanziale.

La qualificazione di una strada rileva notevolmente in quanto l’eventuale esonero dal rispetto delle distanze potrebbe permettere o meno, a seconda dei casi, la costruzione di determinati artefatti o l’apertura di luci o vedute, con tutto ciò che ne consegue.

Tratto da Notai.it