Esistono tre tipi di pignoramento:

  • mobiliare, avente oggetto cose mobili come auto, argento, orologi di valore;
  • immobiliare, che viene iscritto su appartamenti, fabbricati o terreni;
  • dei crediti presso terzi, posto in essere sul conto corrente bancario o postale ovvero direttamente presso il datore di lavoro.

Il pignoramento posto in essere dall’Agenzia delle Entrate è considerato alla stregua di un “presso terzi” per essere appunto il terzo, in questo caso, un istituto di credito ove insiste un rapporto di conto corrente intestato al soggetto di cui l’amministrazione finanziaria risulta creditrice.

La particolarità del pignoramento posto in essere dall’Agenzia delle Entrate consiste nel fatto che può essere eseguito senza l’autorizzazione del giudice e la celebrazione dell’udienza di assegnazione. La domanda di pignoramento viene infatti comunicata direttamente alla banca in cui il debitore ha aperto il conto corrente 60 giorni dopo la notifica della cartella, in quanto proprio quest’ultima rappresenta di per sè un atto esecutivo suscettibile di esser messo in esecuzione.

Quando l’Agenzia delle Entrate pignora il conto corrente?

Lo scopo del pignoramento è quello di individuare e conservare i crediti o i diritti in capo al debitore da sottoporre a successiva esecuzione evitandone la loro dispersione.

Producendo l’effetto di rendere inopponibili al creditore procedente e agli altri creditori che intervengono nell’esecuzione tutti gli atti di disposizione compiuti sul bene pignorato successivi al pignoramento stesso, questo garantisce, almeno in teoria, in caso di esito positivo una garanzia di soddisfacimento della pretesa creditoria.

L’Agenzia delle Entrate provvederà pertanto a pignorare il conto corrente ogniqualvolta un contribuente risulti moroso nel pagamento delle tasse e/o delle imposte ovvero ometta il versamento di quanto richiesto nelle cartelle di pagamento.

Qual è il limite alla pignorabilità del conto corrente per l’Agenzia delle Entrate?

Il conto corrente bancario o postale può essere oggetto di pignoramento nella sua interezza solo per la parte che eccede il triplo dell’assegno sociale ossia, per il 2023, di € 1.509,81. Ciò implica che nel caso in cui alla data di notifica del pignoramento vi si trovino somme superiori a tale importo, tutto il resto, di base, può essere pignorato.

Se sul conto corrente si accredita lo stipendio o la pensione questa potrà essere pignorata nella misura di 1/5.

In ogni caso risultano impignorabili in modo assoluto i crediti:

  • aventi ad oggetto sussidi di grazia o di sostentamento a persone comprese nell’elenco dei poveri, i sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazione, enti di assistenza o istituti di beneficenza;
  • i crediti derivanti da pensioni di invalidità.

Sono invece parzialmente pignorabili:

  • crediti alimentari,
  • ogni altra indennità dovuta da privati per rapporto di lavoro o di impiego (comprese quelle dovute a causa di licenziamento).
Quando e come l’Agenzia delle Entrate controlla il conto corrente?

L’Agenzia delle Entrate controlla annualmente (oggi è posta sotto la lente di ingrandimento l’annualità 2017) i conti correnti per mezzo di uno strumento denominato “anonimometro”. Questo programma informatico, per rispettare la privacy dei clienti delle Banche, associa ad ogni nome e cognome un codice alfanumerico rappresentativo di una persona-contribuente. Un algoritmo poi analizza e raccoglie i dati presenti nei depositi rilevando le posizioni che presentano squilibri nelle entrate in relazione alle dichiarazioni dei redditi per l’anno in esame richiedendo allo stesso tempo degli approfondimenti per quei codici risultati “sbilanciati”.

Tratto da Notai.it