Il pignoramento, sempre preceduto dal precetto nel caso in cui questo venisse realizzato da privati, costituisce il primo atto nell’avvio del processo di espropriazione forzata.

L’obiettivo principale, come noto, è l’individuazione dei diritti di un debitore da sottoporre ad esecuzione per il soddisfacimento del creditore.

Esistono tre forme di pignoramento: mobiliare, immobiliare e dei crediti presso terzi. Ogni forma ha un proprio procedimento specifico, a seconda che riguardi beni mobili, immobili o crediti.

Tuttavia, vi sono elementi comuni a tutte le esecuzioni, come l’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario al debitore di astenersi da comportamenti che possano pregiudicare il creditore, l’individuazione precisa dei beni da pignorare e l’invito a effettuare la dichiarazione di residenza, oltre agli avvertimenti sulla possibilità di proporre opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi.

Il pignoramento è avviato dal creditore (detto anche creditore procedente), ma è posto in essere materialmente dall’ufficiale giudiziario, il quale deve esibire il titolo esecutivo (come una sentenza di condanna o un assegno circolare) e il precetto debitamente notificati.

Le particolarità del pignoramento presso terzi

La particolarità di questa procedura risiede nel fatto che, mentre nelle altre esecuzioni si mira a colpire direttamente un bene di proprietà dell’esecutato, nel caso del pignoramento presso terzi i beni sono sempre di proprietà del debitore ma sono in possesso di altri soggetti (persone fisiche o giuridiche) come istituti bancari o datori di lavoro.

Il terzo che riceve l’atto di pignoramento ha l’obbligo di collaborare fornendo nel minor tempo possibile una dichiarazione nella quale si conferma o meno la sussistenza della somma (del credito) eventualmente soggetta a pignoramento.

In caso di esito positivo, il creditore procederà con l‘iscrizione a ruolo della causa e si terrà un’udienza in cui il giudice dell’esecuzione, in assenza di opposizioni, deciderà l’assegnazione diretta in pagamento, come nel classico caso del pignoramento presso il datore di lavoro.

Le novità del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza

Al fine di supportare il PNRR, col decreto legge 19 del 2024, entrato in vigore il 2 marzo e attualmente in fase di conversione in legge alla Camera, dovrebbero esser presto introdotte disposizioni volte a garantire una gestione più efficiente delle somme pignorate presso terzi, evitando che restino bloccate a tempo indefinito e semplificando le procedure.

Come anticipato, infatti, il procedimento di pignoramento presso terzi coinvolge necessariamente altri soggetti estranei, come gli enti pubblici, ai quali viene richiesto di trattenere somme destinate ai dipendenti per saldare debiti non onorati. Il terzo pignorato è pertanto costretto a pena di responsabilità ad accantonare la somma richiesta attendendo gli esiti del procedimento, spesso senza essere informato sui dettagli o comunque sull’andamento della situazione.

Secondo le stime della Banca d’Italia, gli accantonamenti presso le amministrazioni pubbliche per crediti non più recuperabili ammontano a circa 1,3 miliardi di euro, mentre nel settore privato l’importo si attesta intorno a 750 milioni di euro.

Cosa si introduce nel codice di procedura civile?

Il decreto legge introduce l’articolo 551-bis del Codice di procedura civile, che prevede la scadenza automatica del pignoramento dei crediti verso terzi e la conseguente chiusura del procedimento esecutivo dopo dieci anni dalla notifica del pignoramento stesso.

Il terzo, in sostanza, potrà liberare le somme accantonate senza necessità di un provvedimento giudiziario se, entro tale periodo, non è stata emessa un’ordinanza di assegnazione ovvero non è stata recepita esplicitamente l’intenzione da parte del creditore di mantenere il vincolo sulle somme. Per evitare la scadenza automatica, il creditore dovrà notificare una dichiarazione di interesse entro due anni dalla scadenza dei dieci anni, contenente l’attestazione che il credito non è stato ancora completamente soddisfatto e che si ha intenzione di proseguire in questo senso.

Questa dichiarazione deve essere depositata nel fascicolo dell’esecuzione entro dieci giorni dalla notifica, pena la sua inefficacia. La nuova normativa si applica anche ai procedimenti esecutivi già in corso al momento dell’entrata in vigore del decreto, ma è prevista una disposizione transitoria per i pignoramenti pendenti da almeno otto anni al 2 marzo 2024: in questo caso, il creditore dovrà notificare la dichiarazione di interesse entro il 2 marzo 2026 per mantenere valido il pignoramento.

Fonte: Notai.it