Quali norme si applicano ai monopattini?
Per quanto riguarda la normativa in materia di circolazione dei monopattini si segnalano due importanti interventi.
Il primo e più recente, attuato per mezzo del D.L. 121/2021, convertito con modificazioni dalla legge 9 novembre 2021 n. 156, il quale ha sancito regole base in materia di circolazione dei monopattini tra le quali l’obbligo di aver compiuto 14 anni, indossare il casco se si ha un’età compresa tra i 14 e i 18 anni, il rispetto del limite di velocità consentito di 20 km/h e di 6 km/h nelle aree pedonali, il divieto di trasporto di altre persone, oggetti o animali e di traino.
La seconda e più risalente nel tempo, invece, nasce dalla legge di bilancio pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019 la quale ha precisato che i monopattini elettrici con potenza massima di 0,5 kW sono, dal primo gennaio 2020, equiparati di fatto alle biciclette: tale ultima circostanza, all’apparenza di poco interesse, ha in realtà dei risvolti pratici molto rilevanti.
Cosa succede in caso di sinistro con pedone?
Se i monopattini elettrici sono equiparati alle biciclette, la prima conseguenza logico-giuridica che ne discende è che – ex art. 46 del Codice della Strada – i monopattini, alla stregua dei velocipedi, sono considerati veicoli.
Per tale motivo il conducente, oltre a rispettare regole generali di diligenza e prudenza durante la circolazione, è chiamato a comportarsi esattamente come un automobilista per quanto riguarda il rispetto di tutte le altre regole del Codice della strada. Ciò significa altresì che il monopattino ha, parimenti agli altri veicoli, sempre il dovere di prevedere ed evitare situazioni di pericolo in base alle condizioni del traffico e della strada.
In caso di sinistro la responsabilità dell’incidente, in genere, tende ad essere attribuita al conducente del monopattino, considerate le regole più stringenti che lo riguardano rispetto al pedone.
Non è però automatico che, chi sta a piedi, sia sempre immune da colpe: soprattutto nell’ipotesi in cui si dimostri che quest’ultimo abbia tenuto una condotta negligente, concorrendo di fatto al verificarsi dell’evento, come ad esempio un attraversamento improvviso fuori dalle strisce, in condizioni di scarsa visibilità o in stato di ebbrezza (Corte di appello di Milano, sentenza n.2547 del 2019) ovvero un attraversamento della carreggiata in modo distratto, ad esempio utilizzando il cellulare durante la camminata (Tribunale di Trieste, sentenza n.3580 del 2019).
Cosa cambia tra avere una polizza assicurativa per il monopattino e non averla?
Nel caso in cui il monopattino risulti assicurato con una polizza che copra il rischio derivante da responsabilità civile, ove si riscontri la colpa del conducente, ogni danno sarà indennizzato dalla compagnia.
Se invece il conducente è sprovvisto di assicurazione, questo risponderà personalmente (anche col proprio patrimonio) dei danni cagionati secondo le classiche regole che disciplinano la responsabilità per fatto illecito.
Cosa succede in caso di sinistro con un autoveicolo?
Nel caso di incidente tra un monopattino e un’auto, è generalmente l’automobilista a essere tenuto a coprire i danni, poiché, al pari delle biciclette, risulta difficile ipotizzare che la collisione sia stata causata dalla condotta del conducente del monopattino, a meno che, ovviamente, non si dimostri il contrario. Le regole precedentemente illustrate riguardanti la responsabilità civile, anche sotto il profilo assicurativo, nel caso del pedone mantengono comunque la loro validità anche in questo scenario.
Fonte: Notai.it