Per realizzare un progetto importante, può essere spesso necessario far ricorso al mercato del credito al consumo. Si richiede, ad esempio, un mutuo casa o un finanziamento per arredare un immobile o comprare un veicolo.
Ci si rivolge, dunque, a una banca o a una società finanziaria autorizzata e si studia il piano di rimborso più adatto alle rispettive esigenze. Insieme al finanziamento, possono essere poi presentate delle assicurazioni mutuo che tutelino sia il creditore che la posizione del richiedente.
Nel caso di mutuo ipotecario, l’unica polizza obbligatoria da sottoscrivere è l’assicurazione scoppio e incendio. Questa copertura viene stipulata sulla casa oggetto di ipoteca. Il costo di una polizza scoppio e incendio varia a seconda del valore dell’immobile.
Non è necessario sottoscrivere la polizza con la banca che concede il prestito ipotecario; ci si può rivolgere a qualsiasi compagnia assicurativa. L’indennizzo può non essere erogato se i danni si verificano in seguito ad atti di sabotaggio o terrorismo o se sono stati causati da atti dolosi o con colpa grave del contraente o dell’assicurato.
Polizza scoppio e incendio: cosa succede se si estingue il mutuo?
Se si estingue il mutuo in anticipo o se si opta per la surroga del mutuo, ossia per il trasferimento del finanziamento presso un’altra banca, la polizza ad esso collegata si estingue. Il mutuatario avrà diritto al rimborso della parte del premio di polizza pagato ma non goduto, per il periodo intercorrente tra la data di estinzione del finanziamento e la scadenza del contratto di assicurazione.
L’IVASS evidenzia che l’intermediario finanziario deve attivarsi per l’estinzione anticipata anche della polizza assicurativa e restituire al contraente i premi non goduti, senza attendere la sua richiesta. Dunque, sia in caso di estinzione anticipata che di surroga, in alternativa al rimborso del premio pagato ma non goduto, si può però sempre richiedere la prosecuzione della copertura assicurativa fino alla scadenza del contratto.
Da Notai.it