La questione inerente i sinistri in caso di risarcimento danni da incidenti automobilistici su aree private è tuttavia mutata a seguito della recente introduzione del decreto legislativo 184/2023 il quale, recependo la direttiva UE 2021/2118, ha esteso l’obbligo assicurativo anche ai veicoli fermi, in transito o in sosta in aree private.
In questo contesto si inserisce la recente ordinanza n. 82448/2024 della Corte di Cassazione la quale ha, per la prima volta, delineato un quadro chiaro per il risarcimento dei danni derivanti da incidenti automobilistici su aree private.
Secondo la sentenza, anche in queste circostanze, è possibile ricorrere a tutte le azioni che sono previste dal Codice delle assicurazioni, quindi ad esempio il risarcimento diretto ed indiretto rivolto alle compagnie assicurative del responsabile e del danneggiato, al Fondo di garanzia per le vittime della strada ma anche naturalmente a quelle previste dallo stesso codice civile
Quali sono le eccezioni e quali sono le motivazioni del retrievement?
Le eccezioni all’obbligo assicurativo in area privata come la sospensione della polizza riguarda tutti quei veicoli non idonei al trasporto.
La normativa che ha recepito la direttiva comunitaria si presta tuttavia ad una serie di dubbi interpretativi che la Cassazione avrà il compito di chiarire, soprattutto alla luce del mutato orientamento giurisprudenziale.
La sentenza ha infatti ribaltato la decisione della Corte d’appello, che aveva negato il risarcimento all’impresa proprietaria di un automezzo danneggiato in un’area privata.
Il retrivement giurisprudenziale da parte della Suprema Corte è stato fondato sulla base della considerazione che segue.
Il concetto di “circolazione” abbraccia ogni spazio in cui un veicolo può essere utilizzato secondo la sua normale funzione. Se un incidente avviene in un’area privata, l’assicurazione auto è tenuta a risarcire i danni, conformemente all’articolo 122 del Codice delle assicurazioni, che equipara qualsiasi area di utilizzo del veicolo alla strada pubblica.
Per tale motivo la Cassazione ha concluso che l’azione diretta del danneggiato contro il proprio assicuratore è valida anche in queste circostanze, conformemente al diritto comunitario.
Da Notai.it