Lo studio esamina la possibilità di nominare enti come amministratori di associazioni e fondazioni.

Risulta, infatti, possibile riferire le conclusioni cui si perviene in materia societaria agli enti del Libro I, con la precisazione, però, che in caso di associazioni ETS opera la previsione di cui all’art. 26, comma 2, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (CTS), secondo cui «La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati».

L’aver espressamente richiesto il requisito dell’esser persona fisica per la maggioranza degli amministratori non sembra escludere la nomina anche di enti, purché questi costituiscano la minoranza degli amministratori. Infine, sebbene la questione sia discussa, non appare necessaria (sebbene non vietata) la designazione, da parte dell’ente amministratore, del soggetto persona fisica che lo rappresenti nell’espletamento della funzione di amministratore.

Tratto da Consiglio Nazionale del Notariato

Notaio a Monza – Dario Orsi