In cosa consiste la donazione
Ai sensi dell’art. 769 c.c., la donazione è quel contratto mediante il quale una parte chiamata “donante”, per spirito di liberalità, arricchisce un’altra parte denominata “donatario”, disponendo a favore di quest’ultima di un suo diritto o assumendone un’obbligazione.
La modalità classica di attuazione di una donazione è quella “diretta”, ove un soggetto provvede, appunto, direttamente ad attribuire un diritto (es la proprietà di un determinato bene mobile o immobile) o ad assumersi un’obbligazione (come una rendita vitalizia).
Cos’è la donazione indiretta?
Le donazioni indirette sono atti che, pur non essendo formalmente classificati come donazioni dal punto di vista giuridico, producono gli stessi effetti economici. Sono ad esempio considerate donazioni indirette il pagamento di un debito altrui, la stipula di un contratto a favore di un terzo, l’assunzione del debito di un altro e la vendita mascherata da donazione di un bene a un prezzo simbolico.
Attraverso questi negozi, si ottiene l’effetto di arricchire una persona senza ricorrere a un vero e proprio contratto di donazione, evitando di fatto tutte le formalità ad esso connesse.
Un esempio tipico di donazione indiretta è l’acquisto di un immobile a favore di un figlio utilizzando, però, denaro dei genitori. La transazione può avvenire sia quando il figlio acquista l’immobile con denaro fornito appositamente dai genitori, sia quando i genitori pagano direttamente al momento dell’acquisto.
In questi casi il figlio difficilmente dispone di un reddito sufficiente a giustificare l’investimento e, per tale motivo, è consigliabile dichiarare esplicitamente, anche per ragioni fiscali, che i fondi provengono dai genitori.
Quali sono le particolarità della donazione indiretta?
Una delle conseguenze maggiori è che non si applicano le norme che prescrivono la forma della donazione, come l’obbligo di stipula tramite atto pubblico alla presenza di testimoni.
Restano tuttavia valide alcune disposizioni sostanziali, come quelle sulla revoca della donazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli.
Un’importante disposizione che del pari si applica alla donazione indiretta è quella sulla riduzione per lesione della quota di legittima, nel caso in cui il donante abbia, in modo illegittimo, disposto del proprio patrimonio oltre la quota disponibile.
Da Notai.it