Cosa dice la normativa

L’art. 2043 c.c. obbliga chiunque cagioni con colpa o dolo un danno ingiusto a risarcirlo, concetto che naturalmente è applicabile anche al caso dei sinistri stradali, con le dovute e necessarie particolarità, soprattutto nel caso di incidenti causati da veicoli non identificati o non assicurati.

In queste evenienze, il risarcimento è infatti garantito dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, gestito dalla Consap (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici). Tale ente tutela i danneggiati che, altrimenti, resterebbero privi di risarcimento come accade quando, ad esempio, il responsabile dell’incidente è il classico “pirata della strada” sconosciuto che fugge dal luogo dell’accaduto.

Il Fondo di garanzia entra in gioco nei casi di sinistro cagionato da veicolo o natante:

  • non coperto da assicurazione auto;
  • assicurato presso un’impresa operante nel territorio della Repubblica e che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta o vi venga posto successivamente;
  • posto in circolazione contro la volontà del proprietario (es. in caso di furto e in tutti i casi di circolazione prohibente domino);
  • estero con targa non corrispondente al veicolo stesso.
Cosa copre il Fondo di Garanzia?

Il Fondo di Garanzia copre principalmente i danni fisici subiti dalle vittime, ma in alcune circostanze può intervenire anche per i danni materiali, come previsto dall’art. 283 del Codice delle Assicurazioni Private (D.lgs. 209/2005). Più nello specifico per:

  • danni fisici alla persona: garantisce sempre il risarcimento per lesioni personali, assicurando che le persone ricevano cure e supporto adeguati anche quando il responsabile non è identificato;
  • danni materiali alle cose: la copertura si estende a tale tipologia solo se l’incidente ha causato lesioni fisiche gravi (almeno 9 punti di invalidità). Tale requisito restrittivo mira a contenere l’accesso al Fondo, riservandolo solo ai casi in cui il danno economico sia accompagnato da un impatto significativo sulla salute del danneggiato.
Qual è la procedura per richiedere il risarcimento?

Per ottenere il risarcimento dal Fondo di Garanzia occorre inviare una richiesta di indennizzo alla compagnia assicurativa designata nella regione in cui è avvenuto l’incidente, tramite un apposito modulo, allegando tutta la documentazione che provi il danno e dimostri il tentativo di identificare il veicolo colpevole. L’elenco è visibile sul sito istituzionale stesso della Cosap. La domanda deve essere inoltrata entro due anni dal sinistro.

La compagnia assicurativa designata ha il compito di verificare la veridicità dei fatti e, in caso di esito positivo, occuparsi di liquidare direttamente il risarcimento.

Da Notaio.it