La donazione è un contratto che prevede due elementi essenziali:
- lo spirito di liberalità;
- l’arricchimento del donatario e l’impoverimento del donante.
La donazione deve essere eseguita tramite un atto pubblico (cioè dinanzi ad un notaio), a pena di nullità, e alla presenza di due testimoni. Gli unici casi in cui non occorre il notaio sono ole donazioni di basso valore in relazione alle condizioni economiche del donante, purché vi sia stata la materiale consegna.
Ci son diverse criticità legate alla donazione immobiliare: può essere oggetto di revoca per ingratitudine di chi riceve i beni e può essere impugnata dagli eredi legittimi. Ecco perché potrebbe, in teoria, ostacolare la rivendita oppure rendere più difficile ottenere un mutuo.
Il rischio di non subire azioni civili da parte dei parenti presumibilmente lesi nella quota legittima, decade trascorsi 20 anni dalla donazione, se il donante è ancora in vita e non è stata mossa alcuna opposizione, o dopo 10 anni dalla data del decesso dello stesso.
Diversamente è possibile stipulare un’assicurazione che tuteli l’acquisto e/o un finanziamento di un immobile proveniente da una donazione, oppure, far firmare ad ogni legittimo erede del donatore una rinuncia all’azione di restituzione dell’immobile donato, sempre con atto notarile, e prima dei 20 anni dalla trascrizione della donazione nei registri immobiliari. Tale metodo non toglie in nessun caso agli eredi la propria quota spettante per legge.
Tratto da Notai.it