Circolazione degli atti stranieri: verso una maggiore libertà

Notaio a Monza e a Lodi – Avv. Dario Orsi

Verso una più libera circolazione degli atti stranieri alla luce del Regolamento UE 2016/1191: nuovi casi d’esenzione dall’obbligo della Legalizzazione ed Apostille –  Studio n.157-2020/A

Nel sistema delle fonti sempre più spazio è riservato alle norme di derivazione comunitaria. Il Regolamento U.E. 2016/1191 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 (applicabile a partire dal 16 febbraio 2019), allo scopo di favorire una più rapida e semplice circolazione di taluni documenti pubblici, e relative copie autentiche, (per esempio un certificato di nascita, matrimonio, morte, ma sul punto si tornerà oltre) provenienti da un’autorità di uno Stato membro, prevede l’esclusione dall’obbligo della relativa legalizzazione/apostille. Se si dovesse individuare una parola ricorrente nell’intero corpo regolamentare essa sarebbe “semplificazione”.

Il Regolamento U.E. 2016/1191 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 luglio 2016 (applicabile a partire dal 16 febbraio 2019), allo scopo di favorire una più rapida e semplice circolazione di taluni documenti pubblici, e relative copie autentiche, (per esempio un certificato di nascita, matrimonio, morte, ma sul punto si tornerà oltre) provenienti da un’autorità di uno Stato membro, prevede l’esclusione dall’obbligo della relativa legalizzazione/apostille.

Se dovessimo individuare una parola ricorrente nell’intero corpo regolamentare essa sarebbe “semplificazione”. Semplificazione? Si, ma solo dal punto di vista del più agevole transito di taluni atti da un Paese europeo ad un altro. Il notaio non rischia di trasformarsi in un “raccoglitore” passivo di dati provenienti dall’estero, senza alcun tipo di potere in ordine al contenuto o autenticità del documento. Scarica il PDF completo

Tratto da notariato.it